Requisiti dello straniero che chiede il ricongiungimento:
1. possedere permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo opermesso di soggiorno in corso di validità di durata non inferiore a 1 anno rilasciato per lavoro subordinato, lavoro autonomo, asilo, protezione sussidiaria, motivi umanitari (prima della conversione in permesso di soggiorno per protezione sussidiaria), studio, motivi religiosi, motivi familiari oppure possedere un permesso di soggiorno per ricerca scientifica indipendentemente dalla durata;
2. avere un reddito annuo lordo, già percepito o presunto, derivante da fonti lecite, non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale aumentato della metà dell’importo dell’assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere.
L’importo dell’assegno sociale per il 2014 è di € 5.819,00.
Gli importi richiesti sono pertanto di:
– € 8.728,50 per il ricongiungimento di 1 familiare a carico;
– € 11.638,00 per il ricongiungimento di 2 familiari a carico;
– € 14.547,50 per il ricongiungimento di 3 familiari a carico;
– € 17.457,00 per il ricongiungimento di 4 familiari a carico.
– per il ricongiungimento di 2 o più figli di età inferiore agli anni 14 o per il ricongiungimento di 2 o più familiari dei titolari dello status di protezione sussidiaria è richiesto un reddito minimo non inferiore al doppio dell’importo annuo dell’assegno sociale (€11.638,00).
– per il ricongiungimento di 1 familiare e 2 o più figli di età inferiore ai 14 anni è richiesto un reddito di almeno € 14.547,50
– ai fini della determinazione del reddito si deve tener conto anche di eventuali familiari a carico precedentemente ricongiunti e di figli nati in Italia già inseriti sul permesso di soggiorno; (per i nullaosta ottenuti precedentemente occorre compilare il Modulo “dichiarazione precedenti ricongiungimenti”)
– è possibile integrare il proprio reddito con quello prodotto dai familiari conviventi.
3. avere la disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali. Nel caso di un figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare dell’alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà.
Familiari per i quali può essere richiesto il ricongiungimento:
– coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai 18 anni;
– figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l’altro genitore, se esistente, abbia dato il suo consenso (i minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli);
– figli maggiorenni a carico, qualora permanentemente non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale;
– genitori a carico se non hanno altri figli nel Paese di origine o di provenienza, oppure genitore di età superiore a 65 anni, se gli altri figli sono impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute . Non è consentito il ricongiungimento con il coniuge o i genitori quando questi siano coniugati con un cittadino straniero regolarmente soggiornante con altro coniuge nel territorio nazionale.
Documentazione richiesta (da presentare al momento della convocazione presso lo Sportello Unico)
- 1 marca da bollo da 14,62 euro oppure originale della ricevuta dell’imposta di bollo; gli estremi andranno indicati nella domanda (la marca oppure l’originale della ricevuta di versamento dovrà essere portata al SUI alla convocazione);
- 1 marca da bollo di euro 14, 62 da apporre sul nullaosta;
- 1 fotocopia del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno avente durata non inferiore ad un anno e ricevuta postale di richiesta di rilascio/rinnovo del permesso, se scaduto;
- 1 fotocopia delle pagine del passaporto del richiedente relative ai dati anagrafici, data di rilascio e scadenza, oppure 1 fotocopia di un documento equivalente, in corso di validità;
- 1 fotocopia delle pagine del passaporto relative ai dati anagrafici, data di rilascio e scadenza oppure 1 fotocopia di un documento equivalente, in corso di validità,del/dei familiare/i;
- per la richiesta di ricongiungimento nei confronti dei genitori ultrasessantacinquenni occorre un’assicurazione sanitaria che garantisca copertura di tutti i rischi sul territorio o iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale con pagamento di un contributo determinato dal Ministero del Lavoro o dichiarazione di impegno a sottoscrivere apposita assicurazione (Modulo Dichiarazione di impegno a sottoscrivere assicurazione sanitaria);
- certificato di stato di famiglia e di residenza rilasciato dal Comune di residenza;
- nel caso di ricongiungimento con il genitore, certificato di matrimonio tradotto e legalizzato dalla Rappresentanza diplomatica consolare italiana nel Paese di residenza e compilazione del Modulo “Genitore”;
- nel caso di genitore vedovo o di stato libero, dovrà essere prodotta la documentazione che attesta lo stato di vedovanza o stato libero o la sentenza di divorzio debitamente tradotta e legalizzata dalla Rappresentanza diplomatica consolare italiana nel Paese di residenza del genitore da ricongiungere;
- documentazione attestante l’invalidità totale o i gravi motivi di salute previsti dall’articolo 29, comma 1, lettere c) e b-bis, rilasciata, a spese del richiedente, dal medico nominato con decreto della rappresentanza diplomatica o consolare;
Documentazione relativa all’alloggio (da presentare al momento della convocazione presso lo Sportello Unico. Non necessaria per gli stranieri a cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato e quindi titolari di permesso di soggiorno per asilo)
- o originale dell’attestazione, rilasciata dai competenti uffici comunali, circa la disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa.
Quanto all’attestato di idoneità abitativa, si fa presente, come evidenziato nella circolare congiunta Ministero per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione-Ministero dell’Interno n.15731 del 17.4.2012, che è richiesto che l’alloggio sia idoneo ad ospitare il nucleo familiare integrato e che tale idoneità è attestata dagli uffici comunali a seguito di accertamenti di carattere prettamente tecnico; pertanto, l’idoneità abitativa rappresenta un’attestazione di conformità tecnica resa dagli uffici tecnici comunali e, non avendo natura di certificato, non può essere sostituita da un’autocertificazione;
- se proprietario dell’immobile, 1 fotocopia dell’atto di proprietà del richiedente;
- o se in affitto, 1 fotocopia del contratto di locazione registrato intestato al richiedente di durata non inferiore a 6 mesi (se il contratto è stato rinnovato occorre la copia del modello F23 relativa al pagamento all’Ufficio del registro della tassa annuale);
- se cointestatario del contratto d’affitto, 1 fotocopia del contratto registrato di durata non inferiore a 6 mesi (in questo caso occorre anche che il contestatario dichiari il proprio consenso (Modulo S2) con allegata la copia del documento di identità in corso di validità e permesso di soggiorno se straniero);
- se comodatario, 1 fotocopia dell’atto di comodato gratuito registrato;
- se il richiedente è ospite, deve allegare la dichiarazione redatta dal titolare dell’appartamento su Modulo S2 attestante il consenso ad ospitare anche i familiari ricongiunti e copia del documento d’identità del dichiarante in corso di validità; (se il contratto di affitto contiene clausole restrittive, occorre allegare copia del documento del proprietario in corso di validità compilando il Modulo “Consenso proprietario”);
N.B.: In caso di ricongiungimento familiare a favore di un solo minore di anni 14 il certificato comunale può essere sostituito da: – dichiarazione di ospitalità del titolare dell’appartamento (Modulo S1) firmata in originale e 1 copia del contratto di locazione/comodato/proprietà di durata non inferiore a 6 mesi a decorrere dalla data indicata nel Modello S1.
Documentazione relativa al lavoro/reddito (da presentare al momento della convocazione presso lo Sportello Unico. Non necessaria per gli stranieri a cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato e quindi titolari di permesso di soggiorno per asilo).
N.B.: Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche di eventuali familiari a carico precedentemente ricongiunti e dei figli nati in Italia già inseriti sul permesso di soggiorno. Pertanto, nel caso in cui il richiedente abbia già ottenuto precedenti nullaosta, dovrà essere allegata alla richiesta di ricongiungimento la “dichiarazione precedenti ricongiungimenti ” e la copia del permesso di soggiorno dei familiari.
Lavoro subordinato Dichiarazione del datore di lavoro da cui risulti l’attuale rapporto di lavoro (Modello S3 firmato in originale, compilato in tutte le sue parti) con allegati:
o autodichiarazione di avvenuta assunzione al Centro per l’Impiego della Provincia;
o 1 fotocopia dell’ultima busta paga;
o autodichiarazione relativa all’ultima dichiarazione dei redditi del lavoratore oppure, se il rapporto è iniziato da meno di 1 anno, per cui il lavoratore non è in possesso della dichiarazione dei redditi, la dichiarazione del datore di lavoro dovrà contenere anche l’indicazione del reddito presunto del lavoratore e dovrà essere utilizzato il Modulo S3bisanziché il modulo S3.
o 1 fotocopia del documento d’identità del datore di lavoro o, se il datore di lavoro è straniero, copia del permesso di soggiorno in corso di validità e ricevuta rinnovo, se scaduto.
Lavoro subordinato domestico Dichiarazione del datore di lavoro da cui risulti l’attuale rapporto (Modulo S3 firmato in originale, compilato in tutte le sue parti) con allegati:
o 1 fotocopia della comunicazione di assunzione all’INPS;
o 1 fotocopia del bollettino di versamento dei contributi INPS (fronte/retro) relativo al trimestre precedente alla data di presentazione della domanda;
o autodichiarazione relativa all’ultima dichiarazione dei redditi del lavoratore se posseduta, oppure dichiarazione sostitutiva CUD;
o se il rapporto è iniziato da meno di un anno e il lavoratore non ha la dichiarazione dei redditi, dichiarazione del datore di lavoro con l’indicazione del reddito presunto del lavoratore e dovrà essere utilizzato il Modulo S3bis anzichè il modulo S3;
o copia del documento d’identità del datore di lavoro o, se il datore di lavoro è straniero, copia del permesso di soggiorno e ricevuta di rinnovo se scaduto; N.B.: Nel caso di più datori di lavoro occorre per ognuno la relativa dichiarazione (Modulo S3) e la documentazione prevista
Lavoro autonomo – impresa individuale / libero professionista
o 1 fotocopia dell’ultimo modello Unico con ricevuta di trasmissione telematica; se l’attività è stata avviata da meno di un anno, relazione contabile redatta dal commercialista relativa all’intero periodo lavorativo, firmata in originale, ;
o certificato di iscrizione Camera di Commercio o visura camerale telematica e 1 fotocopia della licenza comunale ove prevista;
o 1 fotocopia del certificato di attribuzione partita I.V.A.
Lavoro autonomo – socio cooperativa Dichiarazione del Presidente o del rappresentante legale della Cooperativa (in originale) con allegati;
o 1 fotocopia della pagina del libro di matricola con i dati del socio;
o 1 fotocopia del documento di identità del Presidente o del rappresentante legale della Cooperativa o 1 fotocopia del suo permesso di soggiorno in corso di validità (se straniero);
o 1 fotocopia dell’ultima busta paga;
o 1 fotocopia della dichiarazione dei redditi (modello CUD) relativa all’anno precedente a quello in corso.
Lavoro subordinato – dipendente o socio cooperativa Dichiarazione del Presidente o del rappresentante legale della Cooperativa (in originale) (Modulo S3) con allegati:
o 1 fotocopia della comunicazione di assunzione al Centro per l’Impiego della Provincia;
o 1 fotocopia della pagina del libro matricola con i dati del dipendente;
o 1 fotocopia del documento di identità del presidente o del rappresentante legale della cooperativa o 1 fotocopia del suo PSE (se straniero) e ricevuta di rinnovo postale;
o 1 fotocopia ultima busta paga;
o autodichiarazione relativa all’ultima dichiarazione dei redditi del lavoratore.
Lavoro in impresa familiare
o Certificato d’iscrizione alla Camera di Commercio o della visura camerale telematica dell’impresa familiare;
o 1 fotocopia dell’atto notarile di costituzione dell’impresa familiare;
o 1 fotocopia del Modello Unico con la ripartizione degli utili d’impresa tra il titolare e il collaboratore d’impresa familiare;
o 1 fotocopia del documento di identità del titolare o del rappresentante legale dell’impresa familiare o 1 fotocopia del suo permesso di soggiorno in corso di validità (se straniero)
Documentazione attestante il rapporto di parentela
Una volta ottenuto il nullaosta al ricongiungimento familiare, da parte dello Sportello Unico, la certificazione attestante il rapporto di parentela, matrimonio, minore età e ogni atto di stato civile e di salute necessario, tradotta e legalizzata o postillata, dovrà essere presentata, da parte dei familiari (per i quali è stato ottenuto il nullaosta), all’autorità diplomatico-consolare italiana competente per il Paese di provenienza al momento della richiesta del visto d’ingresso nel territorio dello Stato italiano.
Nota 1: Nel caso in cui la certificazione richiesta non sia reperibile per mancanza della competente autorità straniera o non presenti la necessaria affidabilità, la rappresentanza diplomatica presso il Paese di provenienza (o comunque competente) dei familiari rilascia la documentazione sulla base delle verifiche ritenute necessarie, effettuate a spese degli interessati.
Nota 2: Nel caso di figli maggiorenni a carico, lo stato di salute è documentabile attraverso certificazione rilasciata, a spese del richiedente, dal medico nominato dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente per il Paese di provenienza dei familiari per i quali è stato richiesto il ricongiungimento, anche sulla base dell’esame del DNA (acido desossiribonucleico), effettuato a spese degli interessati.
Eventuali false dichiarazioni o la presentazione di documentazione falsa o contraffatta comporterà la denuncia del richiedente all’autorità giudiziaria italiana e del suo Paese di origine.
Reperire i moduli
Il modulo per la presentazione della domanda (modulo S) non deve essere utilizzato in formato cartaceo, dato che la presentazione della domanda avviene tramite una procedura telematica (vedi sotto “Presentare la domanda”).
– Modulo da richiedere tramite il sito del Ministero dell’Interno: Modulo S
Sono anche disponibili, in formato elettronico, i modelli che completano la domanda, da allegare al modello S.
Si trovano nel paragrafo Modulistica (visualizzabile solo dopo la fase di registrazione nel sistema del Ministero dell’Interno):
Moduli S1, nel caso in cui il richiedente non abbia titolo a detenere l’immobile, ed è pertanto necessario acquisire agli atti dello Sportello la dichiarazione di consenso ad ospitare i figli minori del richiedente, resa dal titolare dell’appartamento;Moduli S2, nel caso in cui il richiedente non abbia titolo a deternere l’immobile, ed è pertanto necessario acquisire agli atti dello sportello la dichiarazione di consenso ad ospitare i familiari del richiedente, resa dal titolare dell’appartamento;Modulo S3
Tali modelli possono essere compilati direttamente al computer e stampati per poi essere consegnati allo Sportello Unico solo nei casi richiesti.
Presentare la domanda
Le operazioni da effettuare per poter invaire le domande allo Sportello Unico per l’Immigrazione richiedono l’utilizzo di un computer e la disponibilità di una connessione ad Internet.
Chi intende chiedere il nullaosta deve:
- Registrarsi sul sito web del servizio di inoltro delle domande raggiungibile dal sito del Ministero dell’Interno;
- Richiedere dal sito il modulo in formato elettronico;
- Salvare il modulo sul proprio computer;
- Scaricare e installare sul proprio computer il programma per compilare il modulo, disponibile sul sito web;
- Compilare il modulo tramite il programma installato e salvarlo sul proprio computer;
- Inviare il modulo compilato al servizio di inoltro tramite il programma di compilazione;
Per la presentazione della domanda è possibile avvalersi dell’assistenza delle associazioni nazionali rappresentative dei datori di lavoro, delle organizzazioni sindacali, e delle associazioni autorizzate ad accedere al sistema.
Certificazioni
Art. 17 Semplificazione in materia di assunzione di lavoratori extra UE e di documentazione amministrativa per gli immigrati (1)
In vigore dal 31 dicembre 2013
1. La comunicazione obbligatoria di cui all’ articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, assolve, a tutti gli effetti di legge, anche agli obblighi di comunicazione della stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato concluso direttamente tra le parti per l’assunzione di lavoratore in possesso di permesso di soggiorno, in corso di validità, che abiliti allo svolgimento di attività di lavoro subordinato di cui all’ articolo 5-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Qualora lo sportello unico per l’immigrazione, decorsi i venti giorni di cui al comma 2, non comunichi al datore di lavoro il proprio diniego, la richiesta si intende accolta, nel caso in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) la richiesta riguardi uno straniero già autorizzato l’anno precedente a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro richiedente;
b) il lavoratore stagionale nell’anno precedente sia stato regolarmente assunto dal datore di lavoro e abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno.»;
b) dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. Fermo restando il limite di nove mesi di cui al comma 3, l’autorizzazione al lavoro stagionale si intende prorogato e il permesso di soggiorno può essere rinnovato in caso di nuova opportunità di lavoro stagionale offerta dallo stesso o da altro datore di lavoro.».
3. L’autorizzazione al lavoro stagionale di cui agli articoli 38 e 38-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, può essere concessa, nel rispetto dei limiti temporali minimi e massimi di cui all’articolo 24, comma 3, del testo unico, anche a più datori di lavoro, oltre al primo, che impiegano lo stesso lavoratore straniero per periodi di lavoro successivi ed è rilasciata a ciascuno di essi, ancorché il lavoratore, a partire dal secondo rapporto di lavoro, si trovi legittimamente presente nel territorio nazionale in ragione dell’avvenuta instaurazione del primo rapporto di lavoro stagionale. In tale ipotesi, il lavoratore è esonerato dall’obbligo di rientro nello Stato di provenienza per il rilascio di ulteriore visto da parte dell’autorità consolare e il permesso di soggiorno per lavoro stagionale deve essere rinnovato, nel rispetto dei limiti temporali minimi e massimi di cui all’articolo 24, comma 3, del testo unico, fino alla scadenza del nuovo rapporto di lavoro stagionale. (2)
4-quater. Le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter acquistano efficacia a far data dal 30 giugno 2014. (4)
4-quinquies. Con decreto del Ministro dell’interno, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono individuate le modalità per l’acquisizione d’ufficio dei certificati del casellario giudiziale italiano, delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso sul territorio nazionale, dei dati anagrafici e di stato civile, delle certificazioni concernenti l’iscrizione nelle liste di collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido, di quelle necessarie per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio nonché le misure idonee a garantire la celerità nell’acquisizione della documentazione. (3)
(57) Comma aggiunto dalla legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35 e, successivamente, così modificato dall’ art. 3, comma 3, D.L. 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15.
Si fa presente che, fino al 30.6.2014, la materia della certificazione relativa alla disciplina dell’immigrazione e della condizione giuridica dello straniero è esclusa dal campo di applicazione del Testo Unico sulla documentazione amministrativa. Tale principio è affermato dall’art. 3, comma 2, D.P.R. n. 445 del 2000 secondo cui “i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero.”
Inoltre, l’art.2, D.P.R. 31 agosto 1999, n.394 prevede che i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia possono autocertificare solo stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.
Sono fatte espressamente salve, sino al 30.6.2014, le disposizioni del Testo Unico o dello stesso Regolamento che prevedono l’esibizione o la produzione di specifici documenti.
L’art. 15, L.n. 183 del 2011, che ha novellato il D.P.R. n. 445 del 2000, non è intervenuto sull’ambito di applicazione, nel settore dell’immigrazione, della disciplina in materia di documentazione amministrativa. In assenza di un esplicito intervento emendativo del legislatore, dall’applicazione del comma 02 dell’art. 40, D.P.R. n. 445 del 2000, sono pertanto fatte salve “le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero.” Da tale conclusione deriva un duplice ordine di conseguenze: da un lato ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia le amministrazioni possono chiedere la produzione di certificati ai fini dei procedimenti disciplinati dal Testo Unico delle leggi dell’immigrazione, approvato con D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e dal relativo regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394; dall’altro, sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati non deve essere apposta, a pena di nullità, la dicitura: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi dalla Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”, ma la dicitura “certificato rilasciato per i procedimenti disciplinati dalle norme sull’immigrazione”.
La direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione del 22 dicembre 2011 precisa che “per quanto non espressamente previsto nella direttiva continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni che regolano la materia del Testo Unico sulla documentazione amministrativa.” La direttiva fa quindi salve “le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero”.
Ricevere il provvedimento
Lo Sportello Unico competente, una volta ricevuta la domanda, provvederà a convocare il richiedente, mediante apposito appuntamento per la presentazione della documentazione relativa alla disponibilità di alloggio e di reddito minimo necessari.
Lo Sportello Unico rilascia ricevuta della domanda e della documentazione presentata.
Verificata la sussistenza dei requisiti, entro 180 giorni dalla ricezione della domanda, lo Sportello Unico rilascia il nullaosta, oppure il provvedimento di diniego, dandone comunicazione all’autorità consolare.
Al richiedente viene inoltre fornita comunicazione scritta con il numero telefonico dello Sportello Unico al quale rivolgersi per fissare la successiva convocazione del familiare presso lo Sportello, per la richiesta del permesso di soggiorno, entro 8 giorni dall’ingresso in Italia.
Ottenuto il nullaosta il familiare per il quale è stata presentata domanda di ricongiungimento dovrà richiedere il visto d’ingresso alla competente autorità diplomatico-consolare italiana presso lo Stato di residenza, presentando la documentazione attestante il rapporto di parentela.
Il nullaosta potrà essere utilizzato entro 6 mesi dalla data di rilascio.
Fax simile
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/15/0737_Modello_S_Istruzioni_Anteprima.pdf