Cittadinanza per Nascita dopo i 19 anni
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Chi nasce in Italia da genitori stranieri ha una corsia preferenziale per diventare cittadino italiano, ma ha solo un anno di tempo per poterne usufruire.

Secondo la legge italiana chi nasce in Italia da genitori stranieri non acquista automaticamente la cittadinanza italiana ma mantiene quella dei genitori fino al compimento dalla maggiore età.  Vediamo nel dettaglio la procedura legale che deve seguire un aspirante cittadino italiano nato nel nostro Paese da genitori stranieri.

La legge italiana n. 91/92 sulla cittadinanza stabilisce che “lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diventa cittadino italiano se dichiara di voler acquistare la cittadinanza Italia entro un anno della suddetta data” (art. 4, comma 2 L. 91/92).

Ciò vuol dire che il cittadino straniero nato in Italia e sempre regolarmente residente, può chiedere la cittadinanza italiana tra i 18 e i 19 anni, presentandosi all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza.

La cittadinanza, in questo caso, viene concessa per beneficio di legge, quindi è possibile diventare cittadini italiani con una semplice dichiarazione di volontà da rendere all’Ufficiale di Stato Civile entro il compimento del diciannovesimo anno di età.

L’Ufficio di Stato Civile, una volta verificati i requisiti, procederà all’iscrizione del nuovo cittadino nei registri anagrafici solo dopo il giuramento di fedeltà alla repubblica italiana, con la quale viene conferita la cittadinanza italiana al cittadino interessato.

Documenti da presentare:
1. Ricevuta del pagamento del contributo pari a € 200 sul c.c. 809020 intestato al Ministero dell’Interno; (vedi il fac-simile)

2. passaporto in corso di validità;

3. copia integrale dell’atto di nascita del richiedente (vedi fac-simile);

4. permesso di soggiorno: in caso di periodi di interruzione nel titolo di soggiorno, il richiedente potrà presentare documenti che possono verificare la sua presenza ininterrotta in Italia (es. certificazione scolastica, medica e altro);

5. certificato storico di residenza. In caso di iscrizione anagrafica tardiva del minore presso un Comune italiano occorre presentare una documentazione che certifica la permanenza del minore in Italia nel periodo precedente la registrazione anagrafica (es. certificati medici).

Il periodo di residenza legale deve essere dimostrato sin dalla nascita in Italia, tramite il certificato storico di iscrizione che rilascia l’anagrafe e il possesso del permesso di soggiorno. Spesso accade che i genitori non hanno provveduto a iscrivere all’anagrafe i figli nati in Italia oppure hanno chiesto in ritardo l’inserimento nel proprio permesso di soggiorno. Verrebbe a mancare, quindi, il requisito della residenza legale ininterrotta dalla nascita al compimento della maggiore età, pregiudicando il diritto alla presentazione della domanda.

Per tali ragioni, il Ministero dell’Interno, per agevolare comunque le richieste di riconoscimento della cittadinanza, con la circolare K64.2/13 del 7 novembre 2007, ha invitato gli Ufficiali dello Stato Civile a valutare con elasticità il requisito della residenza ininterrotta. Ha stabilito, cioè, che in caso di interruzione della residenza legale o di ritardo nella registrazione anagrafica debbano essere valutati, quali prove della permanenza sul territorio italiano, anche certificati medici (es. certificati di vaccinazioni, o di prestazioni sanitarie), certificati scolastici o altra documentazione simile.

Purtroppo alcuni Comuni continuano a rifiutare la cittadinanza a coloro che hanno un “buco” nel periodo di residenza, nonostante la circolare K64.2/13 del 7 novembre 2007. In merito a questo, i pareri dei giudici sono sempre favorevoli in questa ipotesi, con la conseguenza che i rifiuti dei Comuni sono considerati illegittimi.

Inoltre, sempre per agevolare l’accesso al diritto di cittadinanza, il 6 novembre 1996, il Consiglio di Stato ha emesso il parere 940/1996 nel quale dichiarava che l’assenza o il ritardo della dichiarazione di soggiorno a nome del minore, possono considerarsi non compromettenti ai fini dell’acquisizione della cittadinanza, ma solo se si sono verificate le seguenti tre condizioni:

a) la nascita del minore avvenuta in Italia, sia stata regolarmente e tempestivamente denunciata allo stato civile, anche ai fini anagrafici (atto di nascita);

b) che i genitori fossero al momento della nascita legalmente residenti, con valido permesso di soggiorno ed iscrizione anagrafica;

c) che tale condizione dei genitori abbia continuato a permanere per tutto il periodo considerato, quantomeno sino a che il figlio non abbia acquisito un titolo di soggiorno autonomo.

Attenzione!! Bisogna tenere presente che alcuni stati esteri non ammettono la doppia cittadinanza. Quindi è consigliabile verificare con il proprio Consolato se il riconoscimento della cittadinanza italiana non fa perdere la cittadinanza di origine.

Il Riferimento Normativo utilizzato per la realizzazione di questa guida è la Legge 5 febbraio 1992 n.91.

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