Visti d’ingresso
October 2, 2014
Il Permesso di soggiorno
October 2, 2014

(Ai sensi dell’art.29 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n.286, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n.189, come modificato dal Decreto Lgs. n.160 del 3/10/08 e ai sensi dell’art.394/99, come sostituito dal D.P.R.334/2004.)

Ricongiungimento familiare degli stranieri: chi può chiederlo, le procedure per il rilascio del nulla osta e i moduli

Il cittadino straniero, titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di un permesso di soggiorno con durata non inferiore a un anno rilasciato per lavoro subordinato, autonomo, per asilo, per studio, motivi religiosi, motivi familiari e per protezione sussidiaria, può richiedere di essere raggiunto in Italia dai parenti più stretti, per poter tenere unita la sua famiglia.

Per quali familiari è previsto

a) Coniuge. E’ ammessa l’istanza di ricongiungimento del coniuge non legalmente separato purché di età superiore a diciotto anni (comma 1 lett. a).
b) Figli. E’ previsto che per i figli maggiorenni possa essere richiesto il ricongiungimento familiare qualora permanentemente non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale (comma 1 lett.c).
c) Genitori. E’ ammessa la richiesta di ricongiungimento per genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero per i genitori ultra sessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati,gravi motivi di salute (comma 1 lett.d).
d) Rapporti di famiglia e stato di salute – Documentazione probatoria. Con l’introduzione del comma 1 bis dell’articolo 29 viene previsto che, ove gli stati relativi alla sussistenza dei rapporti di parentela e di salute non possano essere documentati in modo certo mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorità straniere, in ragione della mancanza di una autorità riconosciuta o, comunque, quando sussistano fondati dubbi sulla autenticità della predetta documentazione, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni anche sulla base dell’esame del DNA, effettuato a spese degli interessati, secondo l’autorizzazione generale al trattamento dei dati genetici adottata dal Garante per la protezione dei dati personali.
I cittadini stranieri coniugati con cittadini italiani, che intendono ricongiungere familiari a carico, non devono presentare istanza di ricongiungimento familiare presso gli Sportelli Unici, ma gli interessati devono chiedere  specifico visto d’ingresso presso le Rappresentanze Consolari Italiani competenti.

La procedura presso lo Sportello Unico

  • Se si è in possesso dei requisiti sopra indicati, è possibile presentare domanda di ricongiungimento familiare utilizzando l’apposita procedura informatizzata disponibile sul sito del Ministero Interno. Le istruzioni per la compilazione del Modello S e le indicazioni nel dettaglio dei documenti relativi al reddito e all’alloggio si trovano nelle istruzioni allegate ai moduli on line. Lo Sportello unico competente una volta ricevuta la domanda provvederà a convocare il richiedente, mediante apposito appuntamento per la presentazione e vidimazione della seguente documentazione relativa alla disponibilità di alloggio e di reddito minimo necessari. Per l’alloggio,un certificato deve attestarecherientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale, con espressa l’idoneità alloggiativa o certificato di idoneità igienico-sanitaria (originale più fotocopia) (questo certificato deve essere richiesto dallo straniero presso l’Ufficio Tecnico del Municipio competente per residenza o presso la Asl di appartenenza).Se il richiedente è ospite, deve allegare dichiarazione redatta dal titolare dell’appartamento su mod. “T2”, attestante il consenso ad ospitare anche i ricongiunti. In caso di ricongiungimento a favore di un solo minore di anni 14, il certificato comunale può essere sostituito:- da una dichiarazione di ospitalità del titolare dell’appartamento su mod. “S1” (originale e fotocopia),- da copia del contratto di locazione/comodato/proprietà di durata non inferiore a sei mesi a decorrere dalla data di presentazione della domanda (duplice copia). Per il reddito, occorre dimostrare di percepire un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale, aumentato della metà per ogni familiare da ricongiungere. Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici ovvero di due o più familiari dei titolari dello status di protezione sussidiaria è richiesto, in ogni caso, un reddito minimo non inferiore al doppio dell’importo annuo dell’assegno sociale (comma 3 lett.b). Per l’assicurazione sanitaria, è stato previsto inoltre l’obbligo di stipulare – nel caso in cui venga richiesto il ricongiungimento per genitori ultrasessantacinquenni -una assicurazione sanitaria che garantisca la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale o di provvedere all’iscrizione al servizio sanitario nazionale previo pagamento di un contributo il cui importo viene determinato con decreto del ministro del Lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 ottobre 2008 e da aggiornarsi con cadenza biennale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome (comma 3 b) bis). Ai fini della determinazione del reddito del richiedente il ricongiungimento familiare, è necessario tenere conto anche dei familiari precedentemente ricongiunti ed a carico dello stesso. Secondo le norme in vigore ( art. 29, comma 3, lett. b del Testo Unico) nella determinazione del reddito si deve considerare anche il reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.Qualora il richiedente non sia in possesso di un reddito personale, lo stesso potrà essere dimostrato anche presentando idonea documentazione relativa ai redditi posseduti dai familiari conviventi. Nel caso di richiesta di nulla osta al ricongiungimento per figli maggiorenni affetti da invalidità totale, la condizione di “a carico” viene valutata dalla rappresentanza diplomatica italiana nel Paese di origine o di provenienza, dopo aver accertato i motivi di salute che determinano l´inabilità al lavoro dei figli stessi.Analogamente, nel caso di richiesta di nulla osta al ricongiungimento per genitori ultrassessantacinquenni, qualora gli altri figli, residenti nel paese di origine, siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute, la condizione di “a carico” viene valutata dalla rappresentanza diplomatica italiana dopo aver accertato lo stato di salute dei figli in questione. Nel caso di richiesta di nulla osta al ricongiungimento per genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel paese di origine o di provenienza, la condizione di “a carico” deve essere attestata dal richiedente stesso mediante apposita autocertificazione nella quale il familiare dichiari, sotto lapropria responsabilità, che i genitori dipendono economicamente dallo stesso.
  • Il familiare di cui si chiede il ricongiungimento dovrà invece presentare all’autorità consolare italiana con sede nel Paese dove vive, la documentazione comprovante il rapporto di parentela, la minore età o lo stato di salute.
  • Lo Sportello Unico rilascia ricevuta della domanda e della documentazione presentata.
  • Verificata la sussistenza dei suddetti requisiti, entro 180 giorni dalla ricezione dell’istanza, lo Sportello Unico rilascia il nullaosta, ovvero il provvedimento di diniego, dandone comunicazione all’autorità consolare.
  • Trascorsi 180 giorni dalla richiesta del nulla osta, se lo Sportello Unico non lo ha rilasciato, il familiare che si vuole ricongiungere dovrà esibire all’autorità diplomatica o consolare italiana all’estero copia della ricevuta della domanda, con relativa documentazione, presentata dal proprio congiunto presso lo Sportello Unico, al fine di ottenere il visto di ingresso.
  • Entro 8 giorni dall’ingresso in Italia il familiare si deve recare presso lo Sportello Unico, che ha rilasciato il nullaosta, che compila e gli consegna il modulo di richiesta del permesso di soggiorno, altrimenti è considerato irregolarmente presente sul territorio nazionale.

Il permesso di soggiorno per motivi familiari gli consentirà di svolgere attività lavorativa subordinata o autonoma, di iscriversi a corsi scolastici, di accedere al Servizio Sanitario Nazionale.

Procedura per familiari al seguito

Per favorire la coesione e l’unità familiare, qualora lo straniero sia titolare di visto di ingresso per lavoro subordinato, collegato a contratto di durata non inferiore a un anno per lavoro autonomo non occasionale, ovvero per studio o per motivi religiosi, è consentito l’ingresso al seguito degli stessi familiari con i quali è possibile attuare il ricongiungimento.
Per i familiari al seguito, si applica la medesima procedura prevista per il ricongiungimento ed è necessaria la stessa documentazione.
Ai fini della richiesta del nulla osta (Modello T) è possibile avvalersi di un procuratore speciale.

La documentazione che dovrà essere presentata all’atto della convocazione presso lo Sportello Unico dovrà essere integrata da:

  • fotocopia di un documento personale del delegato
  • delega a favore di cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, a presentare l’istanza di nulla osta per familiari al seguito, redatta dallo straniero che ha già ottenuto il visto per i motivi sopra specificati, sottoscritta – sull’apposito modello disponibile presso la rappresentanza diplomatico-consolare – di fronte al funzionario del Consolato.
Il familiare straniero di cittadino italiano o comunitario non deve richiedere il nulla osta allo Sportello unico, ma direttamente il visto in Ambasciata
REQUISITI DELL’IDONEITA’ ALLOGGIATIVA.
(Circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione del 20.02.2007 n° 677)
PROCEDURE
(Circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione del 14.02.2007 n° 594).
PRECISAZIONI SU RICONGIUNGIMENTI RICHIESTI DA CITTADINI STRANIERI CONIUGATI CON CITTADINI ITALIANI
(Circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione del 30.05.2006 n° 2175).

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