1. Visti Schengen Uniformi (VSU), rilasciati con per: Transito Aeroportuale (tipo A); soggiorni di breve durata, o di viaggio, (tipo C) fino a 90 giorni, con uno o più ingressi.
2. Visti a Validità Territoriale Limitata (VTL), validi soltanto per lo Stato Schengen la cui Rappresentanza abbia rilasciato il visto (o, in casi particolari, anche per altri Stati Schengen specificamente indicati), senza alcuna possibilità di accesso, neppure per il solo transito, al territorio degli altri Stati Schengen. Costituisce una deroga eccezionale al regime comune dei VSU, ammessa soltanto per motivi umanitari, di interesse nazionale o in forza di obblighi internazionali. Non possono essere richiesti direttamente dallo straniero ma, in pochi particolari casi, rilasciati dalla Rappresentanza diplomatica o consolare quando pur non in presenza di tutte le condizioni prescritte per il rilascio del Visto Uniforme, questa ritenga opportuno concedere ugualmente un visto per i motivi descritti, ovvero in presenza di un documento di viaggio non riconosciuto valido, per particolari ragione d’urgenza, o in caso di necessità.
3. Visti per Soggiorni di Lunga Durata o "Nazionali" (VN), validi per soggiorni di oltre 90 giorni (tipo D), con uno o più ingressi, nel territorio dello Stato Schengen la cui Rappresentanza abbia rilasciato il visto. I titolari di Visto D possono circolare liberamente nei Paesi Schengen diversi da quello che ha rilasciato il visto, per un periodo non superiore a 90 giorni per semestre solo qualora il visto sia in corso di validità. La competenza al rilascio dei visti spetta alle Ambasciate e ai Consolati italiani all'estero,In assenza di una Rappresentanza Consolare italiana, il visto per TURISMO può essere rilasciato dal Consolato di un qualsiasi Paese che abbia aderito al trattato di Schengen ai quali deve essere presentata una specifica richiesta di rilascio che prevede di base un formulario per la domanda di visto d'ingresso, più una serie di documenti e requisiti che differiscono tra loro a seconda del tipo di visto richiesto. Una volta rilasciato dalle Rappresentanze Diplomatiche consente l'accesso, per transito o per un soggiorno non superiore a 90 giorni, sul territorio della Repubblica Italiana. Per soggiorni di lunga durata (oltre 90 giorni) a qualsiasi titolo, tutti i cittadini extracomunitari devono sempre munirsi di visto, anche se titolari di cittadinanza in Paesi non soggetti ad obbligo di visto per soggiorni più brevi. Il visto è soggetto a scadenza, non è rinnovabile, ed il rilascio non è automatico ma è a discrezione dell'autorità consolare che si riserva la decisione di concedere o negare l'ingresso al cittadino extracomunitario sul suolo italiano. Una richiesta corredata da una documentazione precisa e compilata correttamente aumenta notevolmente le possibilità di ottenere un visto per l'Italia. La domanda di visto deve essere presentata, per iscritto, su apposito modulo in unico esemplare, compilato in ogni sua parte, sottoscritto dallo straniero e corredato di una foto formato tessera.
Lo straniero che richiede il visto deve, di regola, rivolgersi alla Rappresentanza diplomatico-consolare personalmente, anche per essere sentito circa i motivi e le circostanze del soggiorno. Al modulo di domanda lo straniero deve allegare un documento di viaggio valido, su cui sia materialmente possibile apporre il visto e, ove richiesta, la documentazione giustificativa. Allo straniero è richiesto obbligatoriamente di attestare:
la finalità del viaggio; i mezzi di trasporto e di ritorno; i mezzi di sostentamento durante il viaggio ed il soggiorno; le condizioni di alloggio. Valutata la ricevibilità della domanda di visto sulla scorta della documentazione prodotta dal richiedente e di quanto appreso nel corso dell’intervista – di norma diretta e personale - la Rappresentanza provvede ai prescritti controlli preventivi di sicurezza, consultando in via informatica o telematica tramite la rete mondiale visti, l’elenco degli stranieri non ammissibili nello Spazio Schengen.