Il permesso di soggiorno CE per soggiornati di lungo periodo sostituisce dal mese di febbraio la Carta di soggiorno.
Questo tipo permesso di soggiorno è a tempo indeterminato e può essere richiesto solo da chi possiede un permesso di soggiorno da almeno 5 anni.
Dal 9 dicembre 2010 è in funzione il sistema informatico di gestione delle domande per la partecipazione al test di conoscenza della lingua italiana che dovranno sostenere gli stranieri che intendono richiedere il permesso di soggiorno CE per soggiornati di lungo periodo.
Sono esclusi dall’obbligo di sostenere il test, i figli minori di anni 14, anche nati fuori dal matrimonio, propri e del coniuge.
Non è necessario effettuare il test della lingua italiana, qualora lo straniero sia in possesso di:
- Attestati o titoli che certifichino la conoscenza della lingua italiana ad un livello con inferiore al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue approvato dal Consiglio d’Europa, rilasciato dagli enti certificatori riconosciuti dal Ministero degli Affari Esteri e da quello dell’Istruzione, dell’Università de dalle Ricerca: Università degli Studi di Roma Tre, Università per Stranieri di Perugia, Università per Stranieri di Siena e Società Dante Alighieri;
- Titoli di studio o titoli professionali (diploma di scuola secondaria italiana di primo o secondo grado, oppure certificati di frequenza relativi a corsi universitari, master o dottorati);
- Riconoscimento del livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2;
- Attestazione che l’ingresso in Italia è avvenuto ai sensi dell’art. 27, co. 1 lett. a),c),d), q) del decreto legislativo 286/98 e succession modificazioni:
- e) certifizione, rilasciata da una struttura sanitaria pubblica, nella quale sia dichiarato che lo straniero è affetto da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico derivanti dall’età, da patologie o handicap.
Avere un reddito annuo lordo, già percepito o presunto, derivante da fonti lecite, non inferiore a:
- € 5.749,90 (per 1 persona)
- € 8.624,85 per il ricongiungimento di 1 familiare a carico;
- € 11.499,80 per il ricongiungimento di 2 familiari carico;
- € 14.374,75 per il ricongiungimento di 3 familiari carico;
- € 17.249,70 per il ricongiungimento di 4 familiari carico;
Per ricongiungere 2 o più figli sotto i 14 anni euro 11.449,80
(in presenza di figli maggiori di anni 14, coniuge o genitori oltre ai figli inferiori di anni 14 si dovra’ aggiungere all’importo di 14.374,74 euro.
CARTA DI SOGGIORNO
Alla domanda è necessario allegare:
- Copia del passaporto o documento equipollente, in corso di validità:
- Copia della dichiarazione dei redditi (il reddito deve essere superiore all’importo annuo dell’assegno sociale); per i collaboratori domestici (colf/badante): esibizione dei bollettini INPS o estratto contributivo analitico rilasciato dall’INPS;
- Certificato casellario giudiziale e certificato delle iscrizione relative ai procedimenti penali;
- Un alloggio idoneo documentato se la domanda è presentata anche per i familiari;
- Copie delle buste paga relative all’anno in corso;
- Documentazione relativa alla residenza e allo stato di famiglia
- Bollettino postale di pagamento del permesso di soggiorno elettronico (€227,50)
- Marca Bollo da €16,00
- Raccomandata di €30,00
Il permesso di soggiorno CE non può essere rilasciato a chi è pericoloso per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato.
La richiesta può essere presentata anche per il coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni; figli minori, anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio, figli maggiorenni a carico che non possano permanentemente provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale; genitore a carico.
Con il permesso di soggiorno CE è possibile:
- Entrare in Italia senza visto;
- Svolgere attività lavorativa;
- Usufruire dei servizi e delle prestazioni erogate dalla pubblica amministrazione;
- Partecipare alla vita pubblica locale.
Lo straniero titolare di un permesso di soggiorno CE, rilasciato da altro Stato membro, può rimanere in Italia oltre i 3 mesi, per:
- Esercitare un’attività economica come lavoratore regolare.
- Frequentare corsi di studio o di formazione professionale.
- Soggiornare, dimostrando di avere sufficienti mezzi di sostentamento (reddito superiore al doppio dell’importo minimo previsto per l’esenzione della spesa sanitaria) e stipulando un’assicurazione sanitaria per l’interno periodo del soggiorno.
Divieti e revoche
Non è possibile richiedere il permesso di soggiorno CE nei seguenti casi:
- Per motivi di studio o formazione professionale e ricerca scientifica.
- Per asilo o in attesa del riconoscimento dello status rifugiato.
- Per possesso di un permesso di soggiorno di breve durata.
- Ai diplomatici, i consoli, i soggetti che godono di funzioni equiparate e i membri di rappresentanze accreditate presso organizzazioni internazionali di carattere universale.
Il permesso di soggiorno CE è revocato:
- Se acquisito fraudolentemente.
- In caso di espulsione.
- Quando vengono a mancare le condizione per il rilascio.
- In caso di ottenimento di un permesso di soggiorno di lungo periodo da parte di un altro Stato membro dell’Unione europea.
- In caso di assenza dal territorio dello Stato per un periodo superiore a 6 anni.