Per un italiano/a coronare il proprio sogno d’amore, sposare il fidanzato/a extracomunitario e vivere insieme, puo’ diventare un’odissea: comuni che si rifiutano di celebrare il matrimonio senza il permesso di soggiorno; ambasciate che non rilasciano il visto di ingresso per ricongiungimento familiare o per familiare al seguito; pubbliche amministrazioni che applicano la Bossi Fini anziche’ il Testo unico 54/2000.
Visto l’elevato numero di quesiti e segnalazioni sull’argomento abbiamo deciso di fare un po’ di chiarezza in tema di matrimonio con stranieri extracomunitari, per capire come e’ meglio procedere, cosa la pubblica amministrazione e’ tenuta a fare, come si possono superare gli ostacoli burocratici.
La via piu’ breve per vivere con il proprio (futuro) coniuge e’ sicuramente sposarsi in Italia, poiche’ il coniuge straniero puo’ subito ottenere un permesso di soggiorno per il proprio coniuge straniero e, alla prima scadenza, la carta di soggiorno.
Ricordiamo che per sposarsi non e’ necessario essere gia’ titolare di un permesso di soggiorno, ma e’ sufficiente esibire all’ufficiale di stato civile il passaporto ed il nulla osta al matrimonio rilasciato dalla propria autorita’ diplomatica o consolare.
Quando il futuro coniuge non e’ gia’ in Italia o non riesce ad ottenere un regolare visto di ingresso, molti italiani decidono di recarsi direttamente nel Paese di provenienza per celebrare il matrimonio, sperando di velocizzare le pratiche e ottenere piu’ rapidamente un visto di ingresso per familiare al seguito.
In questo caso, consigliamo di celebrare il matrimonio presso la rappresentanza diplomatica italiana all’estero, per evitare alcuni passaggi burocratici. Se l’italiano nubendo e’ residente all’estero ed iscritto presso l’AIRE (l’anagrafe dei cittadini italiani residenti all’estero) il matrimonio verra’ direttamente trascritto sugli appositi registri tenuti presso il consolato. Nel caso, invece, che il cittadino italiano sia residente in Italia, il matrimonio dovra’ comunque essere trascritto in Italia. In pratica, si risparmia solo il tempo “burocratico” necessario per la traduzione e legalizzazione dell’atto.
In caso, infine, ci si sposi all’estero avanti alle autorita’ estere, le difficolta’ maggiori si incontrano nel richiedere il visto di ingresso per familiare al seguito o per ricongiungimento familiare, poiche’ molte ambasciate non rilasciano il visto fino a quando il matrimonio non e’ regolarmente tradotto, legalizzato e trascritto nei registri di stato civile italiani.
Chi trascrive il matrimonio
I novelli sposi sono tenuti a chiedere la traduzione, legalizzazione e trascrizione dell’atto di matrimonio al Consolato o all’Ambasciata italiana dello Stato estero in cui ci si e’ sposati, che provvedera’ ad inoltrare la richiesta all’ufficio di stato civile competente in Italia.
Tempi della trascrizione
In assenza di specifiche indicazioni normative, la trascrizione deve avvenire entro i tempi previsti dalla legge sul procedimento amministrativo, e dunque entro 90 giorni dalla presentazione dell’istanza. Se tale termine decorre inutilmente, consigliamo di intimare la conclusione del procedimento con una raccomandata AR di messa in mora all’ambasciata italiana.
Si puo’ chiedere la trascrizione direttamente al Comune italiano, senza “passare” per l’ambasciata?
La trascrizione degli atti nei registri di stato civile puo’ esser richiesta da chiunque ne abbia interesse, con istanza verbale o con atto redatto per iscritto e trasmesso anche a mezzo posta. Dunque, e’ possibile, una volta tradotto e legalizzato l’atto di matrimonio, chiedere la trascrizione direttamente al Comune.
Si puo’ ottenere un visto di ingresso per il proprio coniuge anche in assenza di trascrizione?
Le ambasciate italiane sparse per il mondo danno a questa domanda risposte molto discordanti, perche’, da una parte, la legge (nello specifico l’art. 130 del codice civile) subordina tutti gli effetti del matrimonio alla registrazione dell’atto negli registri dello stato civile, mentre per contro esiste una costante giurisprudenza della Corte di Cassazione italiana che afferma esattamente il contrario. Per la Cassazione infatti la trascrizione dell’atto di matrimonio non ha natura costitutiva, ma soltanto dichiarativa. In pratica, il matrimonio sarebbe immediatamente valido, e dunque rilevante anche in Italia, nel momento in cui viene celebrato (Nota: Cass. Civile, sentenza n. 1298/1971; Cass. Civile, sentenza n. 569/1975; Cass. Civile, sentenza n. 9578/93; Cass. Civile, sentenza n. 3599/1990; Cass. Civile, sentenza n. 103511998) e di conseguenza non sarebbe necessario attendere che lo Stato italiano ne abbia conoscenza “ufficiale” per chiedere il visto di ingresso in qualita’ di coniuge di cittadino italiano.
Sebbene la giurisprudenza sia cosi’ favorevole, le sentenze della Corte di Cassazione non sono vincolanti per la pubblica amministrazione, e dunque l’ambasciata puo’ benissimo (anzi deve) disattendere questo orientamento ed applicare alla lettera l’art. 130 c.c., imponendo l’avvenuta trascrizione come requisito obbligatorio per il rilascio del visto.
Chi dunque volesse chiedere il visto di ingresso per il proprio coniuge anche prima che sia intervenuta la trascrizione, deve comunque essere ben consapevole di un possibile rifiuto dell’ambasciata (a seconda dell’orientamento dell’ufficio). In questo caso, dovrebbe ricorrere al giudice italiano contro il provvedimento di diniego, forte di una solida giurisprudenza a proprio favore.