Modello N Richiesta nominativa di nulla osta al lavoro “alla pari”

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October 1, 2014
Modulo S Richiesta Nulla Osta al Ricongiungimento Familiare.
October 1, 2014

Modulo N: Richiesta nominativa di nulla osta al lavoro subordinato ovvero al lavoro “alla pari” ai sensi dell’art. 27 lett.r) del D.Lgs. 25.07.1998, n.286 e successive modifiche e integrazioni e art. 40 DPR. n. 394/99 e successive modifiche e integrazioni per lavoratori per attività di ricerca o di lavoro occasionale nell’ambito di programmi di scambio o di mobilità di giovani ovvero per lavoro “alla pari”.

Questo Nulla Osta garantisce l’ingresso al di fuori delle quote .

La domanda avviene completamente tramite una procedura telematica (vedi sotto “Presentare la domanda”).

Modulo da richiedere tramite il sito del Ministero: Modulo N (fac-simile solo in visione)

Requisiti del lavoratore straniero:

  1. Persona che intende svolgere attività di ricerca o lavoro occasionale nell’ambito di programmi di scambio o di mobilità di giovani o per lavoro “alla pari”;
  2. oppure persona che intende collocarsi alla pari al di fuori di programmi di scambio di giovani o di mobilità di giovani;
  3. oppure straniero, già entrato in Italia con un visto vacanze-lavoro, che intende svolgere le suddette attività;
  4. salvo che gli accordi o i programmi su cui si basa la richiesta prevedano una maggiore età, conclusione del periodo di istruzione obbligatoria;
  5. consenso all’espatrio del minore da parte dell’esercente la patria potestà.

del datore di lavoro:

  1. Azienda o ente italiani, in caso di assunzione di lavoratori per lo svolgimento in Italia di attività di ricerca o di lavoro occasionale nell’ambito di programmi di scambio di giovani o di mobilità di giovani, previsti da accordi internazionali in vigore per l’Italia;
  2. persona fisica (italiana, comunitaria o straniera regolarmente soggiornante in Italia), non esercente attività imprenditoriale, per attività di “lavoro alla pari”.

Documentazione richiesta

  • Ricevuta dell’imposta di bollo di 16,00 euro da pagare con modalità telematiche presso i rivenditori autorizzati;
  • documento d’identità del datore di lavoro in originale e, se il datore di lavoro è straniero, anche il permesso di soggiorno o il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
  • fotocopia del passaporto o documento equipollente del lavoratore straniero in corso di validità;
  • se lo straniero è minore di 16 anni, documentazione comprovante l’assolvimento dell’obbligo di frequenza scolastica di almeno 8 anni, rilasciata da una scuola statale o da ente pubblico o altro istituto paritario secondo la legislazione vigente nel Paese di provenienza del minore straniero, debitamente vistata, previa verifica della legittimazione dell’organo straniero che ha rilasciato il predetto documento, da parte delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane;
  • se lo straniero è minore di anni 18, documentazione attestante l’assenso all’espatrio da parte dell’esercente la patria potestà, tradotta e legalizzata dall’autorità diplomatica e consolare competente;
  • se lo straniero è già in Italia con un visto vacanze-lavoro, 1 fotocopia del visto di ingresso;
  • solo in caso di lavoro “alla pari”, copia del contratto di collocamento “alla pari”;
  • solo in caso di lavoro “alla pari”, certificato medico di buona salute del lavoratore di data non anteriore a tre mesi.

Reperire i moduli

Non è necessario reperire alcun modulo cartaceo, dato che la presentazione della domanda avviene completamente tramite una procedura telematica (vedi sotto “Presentare la domanda”).

Modulo da richiedere tramite il sito del Ministero: Modulo N (fac-simile solo in visione)

Presentare la domanda

Il servizio di inoltro telematico delle domande è attivo dal sito del Ministero dell’Interno all’indirizzo:

https://nullaostalavoro.interno.it/Ministero/index2.jsp

Le operazioni da effettuare per poter inviare le domande allo Sportello Unico per l’immigrazione richiedono l’utilizzo di un computer e la disponibilità di una connessione ad internet.

Il datore di lavoro, a partire dal 19 maggio 2008, può:

1. Registrarsi sul sito web del servizio di inoltro delle domande

2. Richiedere dal sito il modulo in formato elettronico

3. Salvare il modulo sul proprio computer

4. Scaricare e installare sul proprio computer il programma per compilare il modulo, disponibile sul sito web

5. Compilare il modulo tramite il programma installato e salvarlo sul proprio computer.

6 Inviare il modulo compilato al servizio di inoltro tramite il programma di compilazione

Dal sito www.interno.it è possibile visualizzare lo stato della propria pratica

Per avere a disposizione una connessione Internet o farsi assistere nella compilazione della domanda rivolgersi ad associazioni o patronati che hanno sottoscritto protocolli d’intesa con il Ministero dell’Interno. (A chi rivolgersi per la provincia di Firenze).

Ricevere il provvedimento

Il datore di lavoro viene convocato dallo Sportello Unico per il rilascio del nullaosta e la sottoscrizione del contratto di soggiorno.

Al momento della convocazione il datore di lavoro deve esibire la documentazione richiesta (vedi sopra “Accesso al servizio – Documentazione richiesta”).

Lo Sportello Unico procede all’accertamento della corrispondenza delle dichiarazioni rese informaticamente nella domanda con quelle della documentazione esibita.

Il datore di lavoro informa il lavoratore straniero dell’avvenuto rilascio del nullaosta per consentirgli di chiedere il visto di ingresso alla competente autorità diplomatico-consolare italiana presso lo stato di residenza.

Ai fini del visto d’ingresso e della richiesta del permesso di soggiorno, il nullaosta potrà essere utilizzato entro 180 giorni dalla data di rilascio.

  1. Art. 40, commi 123420 e 23, del D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999“Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”, come modificato dal D.P.R. n. 334 del 18 ottobre 2004.
  2. Art. 5-bis , art. 27, comma 1 lett. r), e art. 5, comma 3 lett. c), del D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e successive modifiche e integrazioni .
  3. Circolare n. 400/A/2007/3841//P/21.114.1 del 9 ottobre 2007.
  4. Circolare n. 9 del 08 marzo 2005 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali d’intesa col Ministero dell’Interno “D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334 concernente “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 , in materia di immigrazione”, previsto dall’ art. 34, comma 1, della legge Bossi-Fini – Sportello Unico per l’Immigrazione – Ulteriori immediate indicazioni”.
  5. Punto 21 dell’Allegato A del decreto del Ministro degli affari esteri del 12 luglio 2000“Definizione delle tipologie dei visti d’ingresso e dei requisiti per il loro ottenimento” .
  6. Art. 1 comma 622 della Legge n.296 del 27 dicembre 2006 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”
  7. Accordo europeo adottato dal Consiglio d’Europa il 24/11/1969 e ratificato dall’Italia con la Legge n. 304 del 18/05/1973.
  8. Art. 3 del D.lgs n. 368 del 06 settembre 2001 “Attuazione della direttiva 1999/70/ce relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall’UNICE, dal CEEP e dal CES”.
  9. Circolare n. 2198 del 13 maggio 2008 del Ministero dell’Interno Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione “Nuova procedura di inoltro delle domande e di gestione dei procedimenti di competenza dello Sportello Unico per l’Immigrazione. Inoltro telematico delle istanze di nullaosta ai sensi de  Testo Unico dell’Immigrazione n. 286/1998

Per info e consulenza scriveteci a info@coppie-miste.com

 

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