Per residenza
October 2, 2014
Cittadinanza per nascita tra i 18 e 19 anni
October 2, 2014

Se superati i diciannove anni il cittadino straniero nato in Italia non ha “presentato la dichiarazione di volontà” al Comune, non potrà chiedere la cittadinanza italiana per “beneficio di legge” ma dovrà seguire un’altra procedura. Infatti, chi ha superato la soglia dei 19 anni può richiedere la cittadinanza dopo 3 anni di residenza legale in base all’art. 9, comma 1, lett. a) della Legge 91/92.

La domanda deve essere presentata presso la Prefettura di residenza compilando il modulo B e allegando la documentazione richiesta in originale e fotocopia. Rimane sempre la condizione di essere nato in Italia e dimostrare il possesso di un reddito non inferiore a 8.500 euro circa per anno, negli ultimi 3 anni prima della presentazione della domanda. Si tenga presente che il reddito di riferimento è quello del nucleo familiare. Quindi se si tratta di uno studente basterà dimostrare il reddito dei genitori.

Documenti da presentare
1. Ricevuta del pagamento del contributo pari a € 200 sul c.c. 809020 intestato al Ministero dell’Interno; (vedi il fac-simile)

2. passaporto in corso di validità;

3. copia integrale dell’atto di nascita del richiedente (vedi fac-simile);

4. permesso di soggiorno: in caso di periodi di interruzione nel titolo di soggiorno, il richiedente potrà presentare documentazione attestante comunque la presenza in Italia (es. certificazione scolastica, medica e altro);

5. certificato storico di residenza. In caso di iscrizione anagrafica tardiva del minore presso un Comune italiano occorre presentare una documentazione che attesti la permanenza del minore in Italia nel periodo antecedente la regolarizzazione anagrafica (es. certificati medici).

6. permesso di soggiorno: in caso di periodi di interruzione nel titolo di soggiorno, il richiedente potrà presentare documentazione attestante comunque la presenza in Italia (es. certificazione scolastica, medica e altro);

È facoltà del Ministero dell’Interno richiedere ulteriore documentazione se ritiene necessario. La richiesta è notificata all’interessato tramite lettera raccomandata inviata all’indirizzo di residenza indicata dal richiedente nella domanda di cittadinanza. Nel caso si cambi la residenza durante la procedura della cittadinanza è doveroso fare una comunicazione alla Prefettura con il nuovo indirizzo allegando copia della ricevuta della presentazione della domanda o della lettera di protocollo della domanda per evitare che la posta venga persa.

La tempistica per il trattamento della domanda è di 730 giorni. In caso di esito favorevole, la Prefettura invia una notifica all’interessato entro 90 giorni dalla ricezione del decreto di cittadinanza da parte dell’Autorità. Una volta che l’interessato ha il decreto in mano deve presentarsi al Comune di residenza, entro 6 mesi dalla notifica, per prestare il giuramento di fedeltà alla Repubblica come previsto dall’art. 10 della legge sulla cittadinanza (L. 91/1992). Decorso quel periodo il decreto non avrà più validità e l’interessato dovrà ripresentare la domanda per la cittadinanza e produrre nuovamente tutta la documentazione.

Attenzione!! Bisogna tenere presente che alcuni stati esteri non ammettono la doppia cittadinanza. Quindi è consigliabile verificare con il proprio Consolato se il riconoscimento della cittadinanza italiana non fa perdere la cittadinanza di origine.
Il Riferimento Normativo utilizzato per la realizzazione di questa guida è la Legge 5 febbraio 1992 n.91

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